POLICY AZIENDALE WHISTLEBLOWING
(Conforme al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24)
Sommario
- 1. Premessa e finalità
- 2. Ambito di applicazione soggettiva
- 3. Oggetto della segnalazione
- 4. Canali di segnalazione
- 4.1. Canale di segnalazione interno
- 4.2. Canale di segnalazione esterno (ANAC)
- 5. Gestione delle segnalazioni
- 6. Tutela del segnalante
- 7. Tutela del segnalato
- 8. Trattamento dei dati personali
- 9. Sanzioni
- 10. Entrata in vigore
1. Premessa e finalità
La presente policy definisce le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti o violazioni normative (whistleblowing) all’interno di SKV Service S.r.l., in conformità al D.lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937.
L’obiettivo è garantire un sistema sicuro, riservato e privo di ritorsioni per chi segnala comportamenti scorretti o violazioni del diritto dell’Unione o nazionale.
La presente procedura whistleblowing si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse e si pone come obiettivo quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all’interno dell’azienda.
La procedura è volta a:
- contrastare atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante;
- individuare le forme di tutela dei Segnalanti;
- definire i canali di segnalazione interna in conformità a quanto stabilito nel Decreto Whistleblowing;
- definire gli obblighi della Società in termini di non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
- prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.
2. Ambito di applicazione soggettiva
Possono effettuare segnalazioni:
- lavoratori subordinati, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, dipendenti, collaboratori, consulenti, tirocinanti, fornitori, ex dipendenti o soggetti che intrattengono rapporti con SKV Service S.r.l.;
- chiunque venga a conoscenza, nell’ambito del rapporto lavorativo o professionale, di violazioni o comportamenti contrari alla legge, ai regolamenti o al Codice Etico aziendale.
Per i suddetti soggetti, la tutela prevista del Decreto Whistleblowing si applica durante tutta la durata del rapporto lavorativo, nel corso del periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite in precedenza.
3. Oggetto della segnalazione
Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere fondate su elementi di fatto chiari e quanto più possibile precisi. Le segnalazioni devono, altresì, riportare le informazioni e le indicazioni che ne costituiscono l’oggetto ed essere supportate, qualora sia possibile, da eventuale documentazione, al fine di agevolare l’accertamento dei fatti oggetto di segnalazione da parte del Responsabile delle segnalazioni. Sono, quindi, vietate segnalazioni prive di ogni riscontro fattuale.
La Società invita, inoltre, i propri dipendenti a non avvalersi dello strumento delle segnalazioni whistleblowing per questioni meramente personali.
Possono costituire oggetto di segnalazione:
- comportamenti, atti, omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società;
- violazioni di leggi, regolamenti, normative europee, disposizioni interne, sicurezza, ambiente, salute, privacy, contratti pubblici, appalti, reati presupposto D.lgs. 231/2001;
- condotte fraudolente, conflitti di interesse, abusi di potere, sprechi o cattiva gestione delle risorse;
- qualsiasi comportamento che possa arrecare danno o pregiudizio all’integrità della società o all’interesse pubblico.
Non possono costituire oggetto di segnalazione eventuali contestazioni di carattere meramente personale attinenti alla sfera privata del segnalante.
4. Canali di segnalazione
Il Decreto Whistleblowing prevede la predisposizione di diversi canali di segnalazione, quali:
- canali interni alla Società;
- canale esterno attivato presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all’autorità giurisdizionale.
4.1. Canale di segnalazione interno
La Società SKV Service S.r.l. ha istituito un canale riservato di segnalazione consistente in una piattaforma informatica accessibile tramite modulo web sicuro, raggiungibile dal sito aziendale:
www.skvservice.it/whistleblowing
Il sistema consente l’invio di segnalazioni anonime o nominali, nel rispetto della riservatezza e della normativa privacy (Reg. UE 2016/679 – GDPR).
Si precisa, inoltre, che deve essere data adeguata informativa a tutti i Destinatari, come definiti nel Modello, in ordine alle modalità di raggiungimento e utilizzo della piattaforma informatica.
4.2. Canale di segnalazione esterno (ANAC)
Qualora il segnalante ritenga che:
- non sia stato previsto o attivato un idoneo canale di segnalazione interna,
- la segnalazione non sia stata gestita correttamente,
- la segnalazione tramite canale interno non avrebbe esito sufficientemente efficace,
- la segnalazione possa comportare rischio di ritorsione,
può rivolgersi direttamente all’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite il canale esterno ufficiale:
https://whistleblowing.anticorruzione.it
5. Gestione delle segnalazioni
Le segnalazioni sono gestite dal Responsabile Whistleblowing, figura autonoma e indipendente, incaricata di:
- ricevere, registrare e analizzare le segnalazioni;
- garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte;
- fornire riscontro al segnalante entro 7 giorni dalla ricezione e aggiornamento sull’esito entro 3 mesi;
- proporre eventuali azioni correttive o disciplinari, se necessario.
Il Responsabile può essere interno (Organismo di Vigilanza 231) o soggetto esterno incaricato.
Tutti i dati e documenti sono conservati in forma riservata per un periodo massimo di 5 anni.
6. Tutela del segnalante
Il Decreto Whistleblowing prevede diverse misure a tutela della riservatezza segnalante nonché di protezione dello stesso da eventuali ritorsioni che permangono durante tutta la durata del procedimento di segnalazione. È, infatti, vietatala la divulgazione dell’identità del segnalante in assenza del suo espresso e univoco consenso a soggetti diversi rispetto al Responsabile Whistleblowing.
È, altresì, vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante, anche indiretta (licenziamento, demansionamento, esclusione, sanzioni, ecc.). Per ritorsione deve intendersi “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.
Le suddette forme di tutela vengono, altresì, estese a quei soggetti diversi che, in ragione della segnalazione, potrebbero essere maggiormente esposti al rischio di subire ritorsioni. In particolare, le misure di protezione e il divieto di ritorsione si intendono applicabili anche al soggetto coinvolto nella segnalazione, a persone diverse dal segnalato ma implicate nella segnalazione, al facilitatore, a colleghi o familiari aventi uno stabile legame affettivo con il segnalante e colleghi di lavoro inseriti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
La violazione di tali divieti comporta sanzioni disciplinari e amministrative previste dalla legge.
7. Tutela del segnalato
La mera esistenza di una segnalazione non implica l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato. Nel corso delle attività di verifica in ordine alle fattispecie oggetto di segnalazione, qualora sia necessario e ai fini dell’espletamento di una eventuale attività istruttoria, il Responsabile delle segnalazioni può prevedere il coinvolgimento del segnalato.
8. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del GDPR (UE 2016/679) e del D.lgs. 196/2003, limitatamente a quanto necessario per la gestione della segnalazione.
I dati sono trattati da personale autorizzato, con misure di sicurezza idonee (cifratura, tracciamento accessi, archiviazione protetta)
9. Sanzioni
L’omessa predisposizione del canale o la violazione della riservatezza comportano sanzioni da 10.000 a 50.000 euro.
Sono altresì punite le segnalazioni false o dolosamente infondate
10. Entrata in vigore
La presente policy entra in vigore in data 22/12/2025 e sarà oggetto di aggiornamento periodico.
È pubblicata sul sito internet aziendale e comunicata a tutti i dipendenti e collaboratori
